Garanzia
GARANZIA PER VIZI
ARTICOLI NUOVI: Se non diversamente convenuto, per i prodotti nuovi sarà applicata la garanzia del produttore, il quale provvederà gratuitamente, in presenza di provati vizi del materiale o di fabbricazione, alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti.
ARTICOLI DI “SURPLUS” O ARTICOLI RIPARATI: Se non diversamente convenuto, SIAMP garantisce che tutti gli articoli di “surplus”, o riparati, sono esenti (nel normale utilizzo, immagazzinamento, manipolazione, installazione e altre condizioni normali) da difetti di materiale e, per gli articoli riparati, da difetti di manodopera, dal momento della consegna e per un periodo di nove mesi successivi. Se i suddetti vizi risulteranno provati, SIAMP dovrà, a sua scelta, procedere alla riparazione degli elementi difettosi o alla loro sostituzione il più rapidamente possibile e senza spese. Se SIAMP non sarà in grado di procedere alle suddette riparazioni o sostituzioni entro termini ragionevoli, il cliente potrà essere rimborsato dell’importo dei prodotti difettosi.
ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
La garanzia viene esclusa per vizi o deterioramenti dovuti all’usura naturale o causati da un incidente esterno (in particolare errore di montaggio, alimentazione errata, manutenzione difettosa, utilizzo anormale, cattivo magazzinaggio) ovvero cagionati da una modifica del prodotto non prevista e non specificata dal costruttore o da SIAMP.
Inoltre, anche qualora venga riconosciuto un vizio coperto dalla garanzia, il cliente o il terzo non potranno pretendere l’indennizzo dei danni dovuti a perdita di produzione, perdita di sfruttamento, perdita di affari o di qualsiasi altro danno diretto o indiretto.
Il SIAMP non fornisce garanzie sulla commerciabilità o idoneità ad un particolare utilizzo dei prodotti.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti norme di garanzia sono disciplinate esclusivamente dalla legge italiana sia per quanto concerne la loro interpretazione che la loro esecuzione. Sono espressamente escluse le norme della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci.
Qualsiasi controversia di qualsiasi natura nonché qualsiasi contestazione relativa alla formazione ed alla esecuzione dell’ordine saranno dovute esclusivamente alla competenza del foro di SIAMP.